Art. 3.
(Modifica all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986).

      1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) le donazioni in denaro o in natura, per importo o di valore venale complessivo sino a 10.000 euro o non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE».